Leggi e ordinanze
Basi legali
I rettili e i loro habitat sono protetti in Svizzera dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dalla relativa ordinanza (OPN) (art. 18 LPN 1966, art. 20 OPN 1991). Inoltre, numerosi habitat adatti agli anfibi sono protetti (art. 14 OPN, allegato I).
Se un habitat è compromesso, deve essere ripristinato o adeguatamente sostituito.
Tutte le specie indigene di anfibi sono inoltre protette dalla Convenzione di Berna, entrata in vigore in Svizzera nel 1982.
Protezione dei rettili a livello federale
La Confederazione sancisce le basi giuridiche importanti per la protezione della natura, nell’ottica della sopravvivenza a lungo termine delle specie animali e vegetali indigene e di un utilizzo durevole delle risorse naturali. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e la relativa ordinanza (OPN) rappresentano delle basi importanti. Esse indicano i biotopi d’importanza nazionale, stabiliscono le liste rosse e la lista delle specie prioritarie. La Strategia Biodiversità Svizzera è attualmente in corso di elaborazione.
I cantoni sono generalmente responsabili dell’applicazione delle leggi e delle ordinanze. Da parte loro essi emanano delle leggi cantonali, che tengono conto delle esigenze giuridiche federali, ma possono essere più severe.
D’utilità all’applicazione delle leggi e delle ordinanze vi sono gli aiuti, le direttive, i memento e le raccomandazioni redatte dalla Confederazione.
Tutte le leggi e le ordinanze sono disponibili nella raccolta sistematica della Confederazione.