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Strategia Castoro Svizzera

Bibermutter schwimmend mit Jungbiber

Mère castor avec son petit  (© Christof Angst)

 

La Strategia Castoro Svizzera elenca i vari attori e i loro ruoli nella gestione del castoro in Svizzera, nonché i principi che la regolano. Fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulle misure da adottare per le dighe e le tane.

Estratto dal capitolo 3.2.10

Come sono decise le misure per dighe e tane e quelle volte a limitare il numero di castori?

Sono ammessi interventi per le dighe e le tane del castoro (manipolazione e rimozione) se servono a prevenire danni ingenti (a bosco, colture agricole, impianti infrastrutturali e zone di insediamento) o un grave pericolo alla sicurezza pubblica (art. 12 cpv. 2 LCP). Le misure passibili di deteriorare l’habitat del castoro richiedono una decisione cantonale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 OPN). Il Cantone prende la sua decisione a seguito di una ponderazione degli interessi (cap. 3.2.9 e all. A4) e definisce l’autorizzazione in materia di esecuzione (l’all. A5 definisce una procedura possibile). Per l’emanazione di una decisione vi sono le seguenti possibilità:

  • nessuna decisione in caso di dighe temporanee (al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d’acqua rivitalizzati): le dighe temporanee13 sono utilizzate principalmente per conservare il cibo durante l’estate e l’autunno e non sono parte integrante dell’habitat del castoro. Per tale ragione, le misure per dighe temporanee al di fuori delle zone protette e di tratti di corsi d’acqua rivitalizzati sono sempre possibili senza alcuna decisione;

  • decisione in caso di dighe secondarie, per paesaggio acquatico o singola misura: in caso di dighe secondarie al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d’acqua rivitalizzati può essere presa una decisione per ogni paesaggio acquatico delimitabile in misura adeguata dal punto di vista ecologico o per ogni singola misura (vedi distinzione tra diga principale e secondaria);

  • le misure per le tane e le dighe principali come pure per le dighe secondarie e temporanee nelle zone protette (all. A3) e tratti di corsi d’acqua rivitalizzati (art. 38a LPAc) nonché per le tane e le dighe principali possono essere decise in base al singolo caso;

  • durante l’allevamento dei piccoli (dal 1° aprile al 31 luglio) e i periodi di freddo occorre rinunciare, nei limiti del possibile, a misure per le tane del castoro. Le tane del castoro non occupate possono essere eliminate tutto l’anno (vedi una tana è occupata?);

  • le misure per le dighe principali vanno applicate in modo restrittivo. Il livello delle acque va ridotto solo a condizione che l’accesso alle tane resti sommerso. Al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, tuttavia, le dighe principali possono essere rimosse (vedi distinzione tra diga principale e secondaria);

  • le misure per le dighe secondarie che non pregiudicano né l’allevamento dei piccoli (dal 1° aprile al 31 luglio) né i castori durante i periodi di freddo e, in alcun modo, nemmeno la popolazione locale di castori possono essere applicate tutto l’anno (vedi distinzione tra diga principale e secondaria);

  • misure sostitutive adeguate devono essere esaminate e se del caso decise nel quadro di una procedura d’accertamento (art. 14 cpv. 5 OPN) prima di una decisione di adottare misure relative all’habitat del castoro. Sono possibili le misure di prevenzione nell’habitat del castoro riportate nell’allegato A2.

Pubblicazioni

Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera

2016: Strategia Castoro Svizzera. Aiuto all’esecuzione dell’UFAM sulla gestione del castoro in Svizzera. Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).