Strategia Castoro Svizzera
La Strategia Castoro Svizzera elenca i vari attori e i loro ruoli nella gestione del castoro in Svizzera, nonché i principi che la regolano. Fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie sulle misure da adottare per le dighe e le tane.
Estratto dal capitolo 3.2.10
Come sono decise le misure per dighe e tane e quelle volte a limitare il numero di castori?
Sono ammessi interventi per le dighe e le tane del castoro (manipolazione e rimozione) se servono a prevenire danni ingenti (a bosco, colture agricole, impianti infrastrutturali e zone di insediamento) o un grave pericolo alla sicurezza pubblica (art. 12 cpv. 2 LCP). Le misure passibili di deteriorare l’habitat del castoro richiedono una decisione cantonale (art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 OPN). Il Cantone prende la sua decisione a seguito di una ponderazione degli interessi (cap. 3.2.9 e all. A4) e definisce l’autorizzazione in materia di esecuzione (l’all. A5 definisce una procedura possibile). Per l’emanazione di una decisione vi sono le seguenti possibilità:
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nessuna decisione in caso di dighe temporanee (al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d’acqua rivitalizzati): le dighe temporanee13 sono utilizzate principalmente per conservare il cibo durante l’estate e l’autunno e non sono parte integrante dell’habitat del castoro. Per tale ragione, le misure per dighe temporanee al di fuori delle zone protette e di tratti di corsi d’acqua rivitalizzati sono sempre possibili senza alcuna decisione;
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decisione in caso di dighe secondarie, per paesaggio acquatico o singola misura: in caso di dighe secondarie al di fuori delle zone protette e dei tratti di corsi d’acqua rivitalizzati può essere presa una decisione per ogni paesaggio acquatico delimitabile in misura adeguata dal punto di vista ecologico o per ogni singola misura (vedi distinzione tra diga principale e secondaria);
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le misure per le tane e le dighe principali come pure per le dighe secondarie e temporanee nelle zone protette (all. A3) e tratti di corsi d’acqua rivitalizzati (art. 38a LPAc) nonché per le tane e le dighe principali possono essere decise in base al singolo caso;
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durante l’allevamento dei piccoli (dal 1° aprile al 31 luglio) e i periodi di freddo occorre rinunciare, nei limiti del possibile, a misure per le tane del castoro. Le tane del castoro non occupate possono essere eliminate tutto l’anno (vedi una tana è occupata?);
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le misure per le dighe principali vanno applicate in modo restrittivo. Il livello delle acque va ridotto solo a condizione che l’accesso alle tane resti sommerso. Al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, tuttavia, le dighe principali possono essere rimosse (vedi distinzione tra diga principale e secondaria);
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le misure per le dighe secondarie che non pregiudicano né l’allevamento dei piccoli (dal 1° aprile al 31 luglio) né i castori durante i periodi di freddo e, in alcun modo, nemmeno la popolazione locale di castori possono essere applicate tutto l’anno (vedi distinzione tra diga principale e secondaria);
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misure sostitutive adeguate devono essere esaminate e se del caso decise nel quadro di una procedura d’accertamento (art. 14 cpv. 5 OPN) prima di una decisione di adottare misure relative all’habitat del castoro. Sono possibili le misure di prevenzione nell’habitat del castoro riportate nell’allegato A2.